Stato Avanzamento Lavori: cos’è e a cosa serve?

Occuparsi della contabilità dei lavori edilizi vuol dire gestire ed aggiornare in maniera regolare un gran numero di documenti e registri, tenendo sempre in considerazione modalità, tempistiche e contenuti stabiliti dalla normativa vigente. 

Tra questi documenti, ce n’è uno in particolare, utile affinché alle imprese che prendono parte ai lavori vengano corrisposte le somme relative alle rate progressive di acconto.

Il documento in questione è lo Stato Avanzamento Lavori, abbreviato in SAL. 

Il SAL è regolato dal DM49/2018, all’art.14, comma 1 lettera d, uno strumento che consente al committente di calcolare in maniera esatta l’importo da erogare alle aziende commissionate in base al lavoro svolto.

Si fa ricorso a questo documento nelle gestioni per commessa e per progetto, ed è adoperato in ambito pubblico che privato, prevalentemente per lavori di natura edilizia ed impiantistica.

Il SAL è costituito da un frontespizio con le seguenti indicazioni:

  • impresa esecutrice;
  • lavori in corso di esecuzione;
  • ordine progressivo dello stato di avanzamento;
  • data cui si riferisce l’avanzamento dei lavori.

Nel SAL è necessario trascrivere inoltre i dati del contratto con gli estremi di approvazione e registrazione.

Sul frontespizio del documento devono essere riportati una serie di dati finalizzati a riassumere il programma e l’andamento dei lavori.

I dati verranno inseriti su due colonne distinte: in quella di sinistra saranno presenti le informazioni relative ai tempi, dalla data di offerta a quella di ultimazione dei lavori, in modo che siano evidenti i tempi di consegna e di scadenza; in quella di destra invece, verranno inserire le anticipazioni e gli importi di progetto per comprendere immediatamente le disponibilità finanziarie di cui si può fare uso.

Chi redige lo Stato Avanzamento Lavori?

Il DM 49/2018 stabilisce che sia il direttore dei lavori ad occuparsi della redazione del SAL. 

In alcuni casi, se impossibilitato, questa figura può delegare la redazione del SAL ad altri soggetti, come i Direttori operativi o gli Ispettori di cantiere se nominati per questo incarico.

Il direttore dei lavori dovrà procedere alla sua redazione soltanto dopo aver verificato che siano state effettuate le seguenti operazioni:

  • la misura delle opere realmente realizzate;
  • la redazione del libretto delle misure;
  • la compilazione del registro di contabilità e del sommario relativo.

Una volta appurato che tutto sia in regola, il direttore dei lavori dovrà occuparsi della stesura del frontespizio e del contenuto del SAL.

Fatto ciò, potrà emettere il certificato di pagamento che riporterà la sua vidimazione e la sua firma.

Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente all’adozione del SAL, o al massimo entro 5 giorni.

Il pagamento vero e proprio dovrà essere eseguito entro 15 giorni dall’emissione del certificato. 

SAL per il Superbonus

Il SAL è indispensabile per poter usufruire del Superbonus 110% a lavori in corso d’opera.

La normativa prevede che si superi il 30% dei lavori per poterne fare richiesta ed almeno il 60% della seconda.

I SAL nel Superbonus non possono essere più di due per ogni intervento.

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